Home > Aree tematiche > U.O.S. Salute e Ambiente > Linee guida edilizia > Linee guida verande in deroga ai regolamenti comunali

Linee guida verande in deroga ai regolamenti comunali

Valutazione tecnico-discrezionale sulle verande in deroga ai Regolamenti Comunali (Piano casa, edifici esistenti)

Si definisce veranda una loggia, un portico o un balcone chiuso da vetrate tenute da una struttura leggera in ferro, in alluminio o simili. La veranda è un locale accessorio e come tale non deve avere pareti murate.


CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Le verande sulle quali si affacciano finestre o porte-finestre di locali abitabili, sono ammesse purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • la superficie finestrata di ciascun locale abitabile apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno sia realizzata con elementi apribili e comunque non inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e dei locali abitabili che si affacciano sulla medesima, escludendo i vani che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (W.C., anti-W.C., ripostigli, disimpegni);
  • nel caso la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda abbia rapporti inferiori ad 1/8, e comunque non inferiori ad 1/12 della superficie di pavimento, si dovrà realizzare un adeguato ricambio d’aria dei locali abitabili conforme a quanto prescritto dall’art. 6 del D.M. 1975. Tali locali abitabili dovranno avere una profondità massima indicativa di m 7.00 comprensiva della profondità della veranda;
  • la superficie della veranda per sua natura non è maggiore alla superficie del locale abitabile adiacente;
  • la veranda, comprensiva del locale abitabile adiacente, prevede una profondità massima compresa tra m 6.50 e  a m 7;
  • le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui  fornelli con scarico diretto all'esterno, i fori di aspirazione e ventilazione devono comunque avere sbocco all'esterno; qualora nella veranda vi sia la caldaia alimentata a gas per riscaldamento dell'unità immobiliare, boiler a gas e/o altri impianti a gas la cui collocazione sia vietata in ambienti chiusi, dovranno essere rispettate le norme U.N.I. C.I.G. vigenti. Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la caldaia per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda. All’interno delle verande non possono esserci sfiati di scarichi dovuti ad impianti di riscaldamento e condizionamento. Eventuali impianti termici istallati in veranda dovranno essere conformi alle normative di sicurezza e/o regolarizzati se non conformi.
  • i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e le preesistenti aperture siano considerate solo un punto luce;
  • non vengano eliminati i serramenti interposti tra la veranda ed i locali interni che su di essa si affacciano
Ultimo aggiornamento: 24/02/2023
Condividi questa pagina:
Ricerca nel sito
pin VACCINAZIONI

HPV: vaccinazione donne con neoplasia cervice uterina. Maggiori informazioni

ENCEFALITE DA ZECCA: informazioni e prenotazione vaccino. Maggiori informazioni