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Interpretazione art. 59 Reg. Edilizio Comune VR

Osservazioni sulle norme regolamentari emanate dagli organismi di governo riguardo l'edilizia pubblica e privata

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI VERONA - SOTTOTETTI

Interpetrazione dell’art.59 del Regolamento Edilizio Comunale che testualmente recita "Nelle nuove costruzioni, nel caso di locali abitabili della zona giorno, ubicati al piano sottotetto, il rapporto aeroilluminante deve essere garantito in misura non inferiore al 50 % da aperture presenti in facciata verticale. Eventuali rapporti inferiori richiedono necessariamente il parere favorevole dell'ASL".

Per quanto riguarda locali ubicati nel sottotetto dotati di sole aperture in falda e destinati alla “zona notte” sembra che il Regolamento non preveda particolari disposizioni.

Appare opportuno invece evidenziare che la presenza di sole aperture in falda non garantisce una completa abitabilità dei locali in quanto non consente il ricambio d’aria in giornate particolarmente piovose con la conseguente difficoltà a garantire un idoneo ricambio d’aria ambiente. Inoltre tale condizione può determinare un ambiente favorevole alla proliferazione di muffe. Per sopperire a questa criticità è necessaria una ventilazione meccanica.

Per quanto riguarda il tipo di impianto da adottare si possono fornire alcuni criteri di indirizzo utilizzando i riferimenti previsti dalla recente UNI EN 13779/2008 ,  in particolare si può ipotizzare un impianto di ventilazione controllata che garantisca da un minimo di 22 ad un massimo di 36 m3/h per persona. La particolare destinazione d’uso della zona notte può determinare la necessità di rendere l’impianto con una funzione anche temporizzata. Non si ritiene necessario di imporre l’applicazione del recupero di calore “modalità che consente un risparmio energetico” come specifica tecnica in quanto i costi dell’impianto subirebbero un notevole incremento a fronte di una condizione di esercizio non continua.

Dunque si rappresenta che è necessario adottare un’opportuna integrazione all’articolo sopracitato per quanto riguarda la valutazione dei sottotetti dotati di soli lucernari apribili in falda e destinati alla "zona notte": per un’idonea abitabilità nei locali sottotetto dotati di lucernari apribili è necessario la realizzazione di un impianto di ricambio d’aria , tale condizione sarà inserita nel sito del dipartimento di prevenzione quale indicazione tecnico-discrezionale.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2019
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