É ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.
Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi imezzi di trasporto pubblici sono quelle previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, ossia: