Mezzi per trasporti funebri
Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati e le rimesse in cui vengono ricoverati sono provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi.
Secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Veneto la verifica annuale dei carri funebri è stata sostituita dal piano di autocontrollo (art. 24 co. 1 LR n. 18/10).
La Legge regionale non ha abolito l’art. 20 del DPR 285/90 che resta comunque valido sul territorio nazionale; pertanto le Ditta di Onoranze Funebri che operano sul territorio al di fuori del Veneto, se non diversamente previsto da Leggi e Regolamenti regionali, sono comunque tenute alla verifica annuale dei requisiti igienico - sanitari dei carri funebri ed al loro rimessaggio in locali ubicati in località individuate con provvedimento del Sindaco.
Se per le operazioni di cui sopra ci si avvale di ditte esterne specializzate, produrre contratto/convenzione con la Ditta con indicazione dei prodotti impiegati e loro modalità di utilizzo per il lavaggio e la disinfezione.
N.B. Se rispetto agli anni precedenti non ci sono state modifiche sostanziali, la documentazione di cui ai punti precedenti può essere sostituita da dichiarazione con cui si autocertifica che nulla è variato rispetto a quanto già prodotto.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
Richiesta riconoscimento dell’idoneità igienico-sanitaria carro funebre destinato al trasporto salme su strada
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