1. Obblighi di segnalazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020, tutte le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 (si veda punto 3), anche se asintomatiche, SONO OBBLIGATE a comunicare tempestivamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio ed avviare immediatamente l’isolamento fiduciario presso il domicilio prescelto.
Tale comunicazione, per i cittadini che fanno ingresso sul territorio della provincia di Verona, deve essere resa compilando il
Modulo online Paesi extra UE ed extra SchengenVa compilata una dichiarazione per ogni persona che fa ingresso in Italia.
Nel caso di comparsa di sintomi COVID-19 il cittadino dovrà avvisare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale (o Pediatra di Libera Scelta) o in alternativa il Medico di Continuità Assistenziale.
Si ricorda che l'isolamento fiduciario prevede la permanenza obbligatoria e continuativa per tutto il periodo previsto presso il domicilio scelto, secondo le modalità indicate dall'Istituto Superiore di Sanità: indicazioni ISS (pdf 0,2Mb). Tale condizione potrà essere verificata anche dalle forze dell'ordine.
Ulteriori informazioni possono essere chieste al numero verde dell’AULSS 9 Scaligera: 800 936 666 (dal Lunedì al Venerdì 9.00-16.00, Sabato 9.00-13.00).
NB: per le limitazioni dovute all’emergenza COVID 19 sugli spostamenti da e verso Stati e territori esteri si prega di far riferimento al sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli affari esteri: http://www.viaggiaresicuri.it/
2. Esenzioni degli obblighi
3. Elenco paesi classificati ai sensi dell’Allegato 20 DPCM 3 dicembre 2020
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano
Elenco B (Fino al 9 dicembre 2020)
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
Elenco B (A decorrere dal 10 dicembre 2020)
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Elenco C (Fino al 9 dicembre 2020)
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
Elenco C (A decorrere dal 10 dicembre 2020)
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Rientro delle persone provenienti da Paesi Europei