Protocolli operativi per l'utilizzo a norma dei laboratori galenici e delle farmacie
Qualora il laboratorio galenico sia utilizzato in misura estremamente ridotta (per un periodo di tempo inferiore alle 10 ore mensili) sono stati previsti requisiti strutturali meno stringenti. In questo caso il responsabile dell’attività dovrà autocertificare la durata mensile di utilizzo.
L’allestimento in farmacia di preparati officinali non sterili su scala ridotta e di preparati magistrali non sterili risponde ai criteri individuati dal D.M. del 18.11.2003 il cui art. 4, “Area destinata a laboratorio”, recita integralmente:
I requisiti sopra indicati sono da ritenere immediatamente applicabili nel caso di:
Primi indirizzi operativi sui requisiti igienico-sanitari minimi degli spazi siti all’interno delle farmacie adibiti specifiche attività
Primi indirizzi operativi sui requisiti igienico-sanitari minimi degli spazi siti all’interno delle farmacie adibiti a:
Le seguenti linee guida, da intendersi provvisorie fino all’emanazione di indirizzi regionali e/o nazionali in materia, si applicano limitatamente ai seguenti casi:
Trattasi di vani nei quali alcuni operatori delle Professioni Sanitarie (Infermiere, Fisioterapista) possono svolgere talune specifiche prestazioni di cui al DM sopracitato, cui si rimanda.
Tali vani debbono rispondere alle indicazioni proprie della LR 22/2002 ed alle seguenti specifiche:
In presenza di realtà già esistenti e/o disagiate potranno essere applicate delle deroghe, valutate congiuntamente caso per caso, dal Servizio Farmaceutico Territoriale e dal Dipartimento di Prevenzione, sentita la Commissione di Vigilanza ex art. 16 LR 78/80. Tra le deroghe, si intende ricompresa la sostituzione dell’illuminazione e la ventilazione naturale con quelle artificiali, ma solo per la Professione Sanitaria di Fisioterapista e per ragioni di carattere strutturale o in relazione alle particolari attività svolte;
Servizi igienici per gli utenti anche con handicap, fruibile anche dal personale, dotati di antibagno se in comunicazione diretta con il locale adibito ad ambulatorio. L’antibagno non è obbligatorio qualora i servizi siano dotati di idoneo dispositivo di estrazione d’aria.
Trattasi di spazi nei quali vengono eseguiti test gestibili direttamente dai pazienti, in funzione di autocontrollo per talune specifiche prestazioni di cui al DM sopracitato, cui si rimanda, con specifica esclusione di dispositivi che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma.
Tali spazi debbono rispondere alle seguenti specifiche:
In presenza di realtà già esistenti e/o disagiate potranno essere applicate delle deroghe, valutate congiuntamente caso per caso, dal Servizio Farmaceutico Territoriale e dal Dipartimento di Prevenzione, sentita la Commissione di Vigilanza ex art. 16 LR 78/80.
1. Trattasi di spazi nei quali vengono eseguite talune misurazioni con modalità non invasive di cui al DM sopracitato, tra le quali la misurazione della pressione arteriosa.
Tali spazi debbono rispondere alle seguenti specifiche:
In presenza di realtà già esistenti e/o disagiate potranno essere applicate delle deroghe, valutate congiuntamente caso per caso, dal Servizio Farmaceutico Territoriale e dal Dipartimento di Prevenzione, sentita la Commissione di Vigilanza ex art. 16 LR 78/80.
Impianto di climatizzazione per garantire condizioni termo igrometriche accettabili (non meno di 20 °C in inverno e non più di 25 °C in estate).
Per l’utenza che usufruisce dei servizi offerti dalla farmacia, devono essere messi a disposizione adeguati servizi igienici, fruibili anche dal personale.
2. In riferimento alle specifiche attività che prevedono il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e attività cardiaca, l’esecuzione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalla Regione sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali, devono essere allestiti ambulatori specialistici con i requisiti previsti dalla L.R. n. 22/2002, pertanto:
Servizi igienici per gli utenti anche con handicap, fruibile anche dal personale, dotati di antibagno se in comunicazione diretta con il locale adibito ad ambulatorio. L’antibagno non è obbligatorio qualora i servizi siano dotati di idoneo dispositivo di estrazione d’aria.
In presenza di realtà già esistenti e/o disagiate potranno essere applicate delle deroghe, valutate congiuntamente caso per caso, dal Servizio Farmaceutico Territoriale e dal Dipartimento di Prevenzione, sentita la Commissione di Vigilanza ex art. 16 LR 78/80.
I vani dovranno avere un utilizzo esclusivamente finalizzato alle attività di cui alla tabella, potendo svolgerle anche in un unico vano purché in tempi diversi.
Per le ulteriori specifiche si consiglia di consultare il testo soprastante.
Attività | Sup. min. | Necessaria aerazione naturale | Lavamani | Climatizzazione obbligatoria | Servizi igienici per disabili |
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Infermiere, Fisioterapista | 9 mq. | Si | Si | Si | Si |
Autoanalisi | 9 mq. (vano) | Si | Si | Si | No |
Autoanalisi | 6 mq. (box) | No | Si | Si | No |
Misurazione pressione | 9 mq. (vano) | Si | No | Si | No |
Misurazione pressione | 4 mq. (box) | No | No | Si | No |
Elettrocardiogramma e altri Servizi di Secondo Livello | 9 mq. | Si | Si | Si | Si |
CUP | Rispetto privacy | No | No | Si | No |