I Servizi per la prima infanzia operano secondo le disposizioni contenute nelle Leggi Regionali n. 32/1990, n. 22/2002 e nella Delibera Regionale n. 84/2007.
Tra essi si distinguono i servizi educativi:
DGR 84 del 16 gennaio 2007
Standard di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali
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Tali servizi costituiscono ambiti particolarmente delicati sotto molto aspetti e per questo sono oggetto di particolari tutele dal punto di vista igienico sanitario. Per iniziare l’attività è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all’esercizio al Comune in cui avrà sede il servizio. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio, i Comuni possono avvalersi, se ritenuto opportuno, di una Commissione Tecnica dell’Azienda ULSS9 (unicamente per i servizi rivolti alla fascia di età 3mesi-3anni), per lo svolgimento di una visita di verifica.
Gli standard di autorizzazione all’esercizio sono indicati nell’allegato A della D.G.R.V. n. 84/2007.
Nella progettazione degli spazi da destinare ai servizi educativi per la prima infanzia occorre tener presente che la norma di riferimento prevede che “La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è inderogabilmente di mq. 6 per bambino, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale”.
Per il calcolo della capacità ricettiva della struttura, oltre a quanto previsto dalla norma, l’Azienda ULSS 9 adotta i seguenti parametri di riferimento:
Tali indicazioni sono utili a garantire un adeguato comfort al bambino, sia dal punto di vista igienico-sanitario che di sicurezza.
I progetti che rispettano i requisiti strutturali di riferimento possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 380/2001 e non necessitano di un parere igienico-sanitario preventivo. Il personale della U.O.S. Salute e Ambiente, in fase progettuale, è comunque disponibile a fornire eventuali chiarimenti tecnici in materia.
Tra i servizi educativi rientra anche la tipologia del Nido in famiglia (3 mesi - 3 anni), definito dalla D.G.R.V. 1502/2011. Per l’avvio dell’attività è necessario effettuare preventivamente una comunicazione al Comune in cui ha sede il Servizio.
Tra i Servizi per la prima infanzia rientrano anche i Servizi ludico-ricreativi/ludoteche e i Servizi integrativi e sperimentali.
In tal caso per iniziare l’attività è necessario presentare la comunicazione di inizio attività (SCIA) al Comune in cui avrà sede il servizio, che provvederà al rilascio della stessa senza alcun coinvolgimento dell’Azienda sanitaria.
Gli standard per queste ultime tipologie di Servizi sono indicati nell’allegato B della D.G.R.V. n. 84/2007.