Strutture per la prima infanzia

Requisiti strutturali e pareri igienico-sanitari necessari per l'apertura di strutture per l'infanzia

 

I Servizi per la prima infanzia operano secondo le disposizioni contenute nelle Leggi Regionali n. 32/1990, n. 22/2002 e nella Delibera Regionale n. 84/2007.

Tra essi si distinguono i servizi educativi:

  • Asilo nido (3 mesi – 3 anni);
  • Centro infanzia  (3 mesi – 6 anni);
  • Micronido (3 mesi – 3 anni);
  • Nido aziendale (3 mesi – 3 anni);
  • Nido integrato (3 mesi – 3 anni);

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Tali servizi costituiscono ambiti particolarmente delicati sotto molto aspetti e per questo sono oggetto di particolari tutele dal punto di vista igienico sanitario. Per iniziare l’attività è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all’esercizio al Comune in cui avrà sede il servizio. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio, i Comuni possono avvalersi, se ritenuto opportuno, di una Commissione Tecnica dell’Azienda ULSS9 (unicamente per i servizi rivolti alla fascia di età 3mesi-3anni), per lo svolgimento di una visita di verifica.
Gli standard di autorizzazione all’esercizio sono indicati nell’allegato A della D.G.R.V. n. 84/2007.

Nella progettazione degli spazi da destinare ai servizi educativi per la prima infanzia occorre tener presente che la norma di riferimento prevede che “La superficie interna utile funzionale, esclusivamente dedicata ai bambini, è inderogabilmente di mq. 6 per bambino, al netto delle murature e degli spazi di servizio generale”.

Per il calcolo della capacità ricettiva della struttura, oltre a quanto previsto dalla norma, l’Azienda ULSS 9 adotta i seguenti parametri di riferimento:

  • locale soggiorno: 3,7 mq/bambino;
  • locale dormitorio: 1,5 mq/bambino.

Tali indicazioni sono utili a garantire un adeguato comfort al bambino, sia dal punto di vista igienico-sanitario che di sicurezza.

I progetti che rispettano i requisiti strutturali di riferimento possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 380/2001 e non necessitano di un parere igienico-sanitario preventivo. Il personale della U.O.S. Salute e Ambiente, in fase progettuale, è comunque disponibile a fornire eventuali chiarimenti tecnici in materia.

Tra i servizi educativi rientra anche la tipologia del Nido in famiglia (3 mesi - 3 anni), definito dalla D.G.R.V. 1502/2011. Per l’avvio dell’attività è necessario effettuare preventivamente una comunicazione al Comune in cui ha sede il Servizio.

Tra i Servizi per la prima infanzia rientrano anche i Servizi ludico-ricreativi/ludoteche e i Servizi integrativi e sperimentali.

In tal caso per iniziare l’attività è necessario presentare la comunicazione di inizio attività (SCIA) al Comune in cui avrà sede il servizio, che provvederà al rilascio della stessa senza alcun coinvolgimento dell’Azienda sanitaria.
Gli standard per queste ultime tipologie di Servizi sono indicati nell’allegato B della D.G.R.V. n. 84/2007.

  • 1. AU-2.9.1, AU-2.9.2, AU-2.9.3 “Sono previsti spazi distinti per i bambini, per gli operatori, per i servizi generali”.
    Si precisa che è necessario individuare nella struttura un servizio igienico ad uso esclusivo del personale cucina, uno dedicato al personale educativo, oltreché servizi igienici dedicati ai bambini.
  • 2. AU-2.10 “Devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per l’accoglienza dei lattanti, distinti da quelli dei divezzi”.
    Si precisa che lo spazio accoglienza deve essere organizzato in modo da creare due spazi distinti per i bambini lattanti e per i divezzi, mediante adeguata disposizione degli armadietti.
  • 3. AU-2.12 “Deve essere assicurata la presenza di ambienti educativi e di gioco, di uno spazio per l’accoglienza e il commiato, di uno spazio utilizzabile per il pranzo e le merende dei bambini, di uno spazio destinato al riposo, del locale per l’igiene dei bambini”.
    Si precisa che lo spazio destinato al riposo deve essere utilizzato esclusivamente per tale scopo e strutturato mediante pareti a tutta altezza. Inoltre si precisa che l’igiene dei bambini deve essere effettuata esclusivamente nel locale dedicato; pertanto nel soggiorno/dormitorio non è possibile collocare fasciatoio e vaschetta pediatrica.
  • 4. AU-3.7, AU-3.8 “Le tazze dei wc per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, adatte alla loro età e previste in un numero complessivo che rispetti il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini”.
    Il rapporto di almeno 3 vasi ogni 15 bambini va riferito ai bambini sopra i 2 anni, quando mediamente si acquisisce l’autonomia del controllo sfinterico.
  • 5. Requisiti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
    Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo devono eseguire corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto soccorso e di prevenzione incendi.
Ultimo aggiornamento: 24/10/2025
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