Utilizzo e custodia gas tossici

Il Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 approva il “Regolamento speciale per l’esecuzione dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848, circa l’impiego dei gas tossici”. Tale regolamento si inserisce nel più ampio contesto normativo della “sicurezza pubblica”, in quanto riconosce il potenziale dei gas tossici di causare gravi danni alle persone.

Il Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 definisce gas tossico all’Art. 1, in base all’Art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

  1. qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  2. qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.

Il successivo Decreto Ministeriale del 9 maggio del 1927 “Disposizioni concernenti l’impiego dei gas tossici” ha regolato per ogni sostanza tossica gli adempimenti dovuti.

Nel corso degli anni, altri Decreti hanno ampliato l’elenco dei gas e apportato modifiche alle diverse attribuzioni di competenza, in linea con l’evoluzione del quadro normativo dei soggetti responsabili dell’applicazione.

Pur in presenza di una rinnovata configurazione della normativa internazionale in tema di sicurezza chimica, di cui al Regolamento europeo 1907/2006/CE, noto come REACH (“Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals” e al GHS (“Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”, il R.D. 147/1927 mantiene il ruolo di strumento regolatorio per l’utilizzo del gas tossico, sia per la detenzione/custodia, che per la conservazione o trasporto, determinando di fatto l’impossibilità, esclusi i casi di deroga previsti dal R.D., di qualsiasi operazione senza autorizzazione (Art. 58 TULLPS).

Ad oggi, i gas tossici riconosciuti ai sensi del R.D. n. 147/1927 (Art. 2) sono i seguenti:

  1. Acido cianidrico
  2. Ammoniaca
  3. Anidride solforosa
  4. Benzina contenente composti organometallici
  5. Cianuri di: potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame e zinco
  6. Cloro
  7. Cloropicrina
  8. Cianogeno: bromuro e cloruro
  9. Etere ciano-carbonico
  10. Fosgene
  11. Isonitrili
  12. Ossido di etilene
  13. Piombo tetraetile
  14. Solfuro di carbonio
  15. Idrogeno fosforato
  16. Bromuro di metile
  17. Piombo tetrametile
  18. Solfato di metile
  19. Cloruro di metile
  20. Acido fluoridrico
  21. Trifluoruro di boro
  22. Metilmercaptano
  23. Tetraidrotiofene
  24. Dimetilsolfuro
  25. Etilisopropilsolfuro
  26. Etilmercaptano
  27. Dietilsolfuro.

Gli adempimenti a carico dell’utilizzatore - da collocarsi in ambito amministrativo, di pubblica sicurezza o di tutela della salute pubblica - possono essere diversi e contemplare modalità distinte a seconda del gas tossico, come riportato nella tabella del DM 6 febbraio 1935. Tali obblighi sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti casi:

  1. Autorizzazione ad utilizzare gas tossici (Art. 5);
  2. Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici in magazzini/depositi (Art. 10);
  3. Licenza a trasportare gas tossici, ovvero il permesso per una o più volte (Art. 23);
  4. Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici (Art. 26);
  5. Licenza (permesso) - di volta in volta - per utilizzare gas tossici in luoghi abitati, in aperta campagna o sulle navi, o in ambito porti o demanio marittimo (Artt. 40, 41, 47).

Anche per l’acquisto, il soggetto deve essere autorizzato alla custodia, alla conservazione o al trasporto oppure in possesso dello specifico certificato di acquisto.

Il R.D. determina poi un complesso di regole ineludibili riguardanti le misure precauzionali, sia tecniche che gestionali, da osservarsi per l’utilizzo in sicurezza dei gas tossici (Art. 58 TULLPS).

In tale contesto regolatorio e a tutela della salute pubblica, il Servizio di Igiene Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della AULSS esplica la propria funzione, subentrando al ruolo che nel R.D. era affidato all’Ufficio del Medico provinciale; il SISP fornisce il parere igienico-sanitario di competenza sia per i procedimenti autorizzativi gestiti dai Comuni, ove previsto dalla norma, sia ai fini del rilascio delle licenze specifiche - concesse volta per volta dalla Questura - per l'acquisto e il trasporto dei gas tossici e per il loro impiego in luoghi abitati e in aperta campagna.

Inoltre, il SISP presiede la Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici di cui all’Art. 24 del R.D. 147.

Per quanto attiene la patentino di abilitazione all’impiego dei gas tossici (Art. 26 del R.D.), nell’Azienda ULSS 9 Scaligera tutti gli aspetti relativi a tale abilitazione sono gestiti dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro. Per informazioni CLICCA QUI

L’utilizzo dell’ammoniaca (NH3) come gas criogeno negli impianti di refrigerazione industriale è soggetto a preventiva autorizzazione con riferimento agli artt. 6 e 9 del R.D., nonché all’osservanza delle disposizioni tecniche e gestionali di cui all’art. 53.

L’istanza, con la previsione dell’impiego del gas tossico, va inoltrata, tramite SUAP, al Sindaco del Comune ove ha sede operativa lo stabilimento, con la documentazione funzionale all’esame dell’installazione e secondo quanto previsto all’art. 6 (allegato 1).

La successiva autorizzazione verrà rilasciata dal Comune previo parere favorevole della Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici, istituita in seno al Dipartimento di Prevenzione e formata da:

  • Direttore SISP in qualità di Presidente;
  • un rappresentante della Protezione Civile della Amministrazione Provinciale;
  • un rappresentante della Questura;
  • un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • un rappresentante del Dipartimento Provinciale dell’ARPAV;
  • il funzionario del Dipartimento di Prevenzione con funzioni di Segretario verbalizzante i lavori.

Compito della Commissione è fornire al Comune un parere circostanziato – che può essere favorevole/condizionato/negativo - ai fini del rilascio della autorizzazione a detenere e/o utilizzare il gas tossico nell’ambito dell’attività produttiva.

Il richiedente l’autorizzazione viene in genere convocato in sede di Commissione Tecnica per l’illustrazione della documentazione, con riguardo a tutti gli aspetti strutturali, impiantistici, di prevenzione e di sicurezza in merito all’oggetto dell’istanza (allegato 1); possono essere richiesti eventuali chiarimenti/integrazioni da parte dei componenti della Commissione stessa.

Il richiedente, una volta realizzati gli impianti in possesso di tutte le certificazioni/dichiarazioni del  caso (allegato 2), comunica a mezzo SUAP la disponibilità alla valutazione finale, allegando le integrazioni eventualmente richieste; la Commissione esegue un sopralluogo formulando il parere finale, che il Presidente trasmette al Sindaco del Comune, al quale compete il rilascio dell’autorizzazione.

Il procedimento è analogo in via generale anche in caso di utilizzo dell’ossido di etilene in impianti chiusi, con le eventuali specifiche legate alla particolarità del gas tossico.

In caso di variazione del titolare dell’autorizzazione o del Direttore tecnico, la comunicazione va fatta, sempre tramite SUAP, al Sindaco del Comune ove ha sede operativa lo stabilimento; per tale fattispecie non è necessario un parere della Commissione.

In caso di dismissione di impianti gas tossici autorizzati, la comunicazione, corredata della dichiarazione attestante l’avvenuta bonifica dell’impianto con il recupero/smaltimento del gas da parte di Ditta autorizzata, va inoltrata a mezzo SUAP al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento.

Gli interventi di disinfestazione con gas tossici fumiganti (cloropicrina, fosfina) attuati da ditte specializzate in luoghi abitati o in aperta campagna devono avere il permesso (licenza) da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza locale.

Il titolare della ditta specializzata, già in possesso di autorizzazione ad utilizzare quel tipo di gas tossico, presenta preventiva domanda ai sensi dell’art. 40, con la documentazione richiesta dal caso (allegato 3).

La concessione della licenza ex art. 42 da parte dell’Autorità competente, con eventuali particolari prescrizioni riguardo alle misure di sicurezza da mettere in atto in riferimento alla specifica situazione, di norma prevede anche il rilascio di un parere di carattere sanitario da parte del SISP, a seguito di richiesta specifica dell’Autorità competente ovvero acquisito in via preliminare da parte della stessa ditta incaricata dell’intervento.

ALLEGATO 1 documentazione per istanza impianti frigoriferi ad ammoniaca

  1. Generalità e domicilio del richiedente;
  2. certificati penale e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi;
  3. il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare (Scheda Dati di Sicurezza aggiornata);
  4. le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato, ovvero relazione tecnica descrittiva e dettagliata del processo/impianto, dei sistemi sicurezza e di rilevazione del gas, comprensiva delle istruzioni operative relative all'impiego del gas;
  5. Estratto mappale indicante l’ubicazione del sito e le tipologie di strutture del contesto circostante al sito (almeno 200mt);
  6. Planimetria generale dell’insediamento dal quale risultino in particolare le vie di accesso al sito, le aree coperte, la viabilità interna, i cortili con le rispettive destinazioni d’uso, le aree a verde, la presenza di eventuali serbatoi interrati e fuori terra, i vari reparti di lavorazione e deposito, la compartimentazione antincendio, le porte e i portoni di accesso alla struttura;
  7. Planimetria specifica con prospetti e sezioni verticali rappresentativa della sala macchine e degli altri locali interessati dal passaggio di Gas Tossico; vanno indicate le destinazioni d’uso dei locali, le macchine del processo produttivo interessate, gli apparati di sicurezza adottati, le tubazioni, i sistemi di ventilazione e di abbattimento, gli scarichi di valvole di emergenza, i dispositivi di intercettazione del gas, i percorsi di fuga in caso di emergenza;
  8. Planimetria specifica identificante il percorso del gas e la posizione, quotata, dei sensori;
  9. Relazione sul sistema di ventilazione naturale e meccanica e sui sistemi di rilevazione perdite, oltre che l’indicazione di tutte le operazioni, automatiche e manuali, previste in caso di superamento delle concentrazioni soglia di allarme;
  10. Modello di registro delle operazioni di manutenzione e controllo del corretto funzionamento dei degli impianti e dei sistemi di sicurezza, secondo le scadenze previste sia dai manuali di uso e manutenzione, sia dalla normativa vigente;
  11. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione al Comando Provinciale dei V.V.F. della SCIA antincendio;
  12. Documento sulla protezione contro le esplosioni completo della individuazione, valutazione, estensione e classificazione delle zone ATEX;
  13. Relazione sulla stabilità e resistenza delle strutture murarie anche in merito alla prevenzione antisismica, con riferimento anche alle parti di impianto posizionate eventualmente in copertura;
  14. Nomina del personale abilitato all’impiego di gas tossici con allegata copia di patente di abilitazione e attestazione del Datore di lavoro che durante il turno di lavoro viene garantita la presenza di almeno due addetti abilitati;
  15. Procedura di reperibilità per la gestione delle emergenze legate al gas tossico nei momenti in cui lo stabilimento è chiuso (festivi e turni notturni);
  16. Nomina Direttore Tecnico e dichiarazione, da parte dello stesso, del possesso dei requisiti e accettazione dell'incarico;
  17. Attestazione del Datore di lavoro che presso l'impianto è idoneamente posizionata la segnaletica di sicurezza e che le tubazioni convoglianti i fluidi pericolosi sono identificate da apposita etichetta e/o colorazione;
  18. Attestazione del Datore di lavoro che presso l'impianto o il deposito di gas tossico sono presenti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
  19. Studio e valutazione dello scenario di dispersione del gas tossico in caso di rilascio accidentale e  planimetria delle aree circostanti potenzialmente interessate;
  20. Schema di posizionamento delle telecamere di videosorveglianza destinate al controllo sia del perimetro dello stabilimento sia dell’accesso alla sala macchine;
  21. Piano di Emergenza contenente l’indicazione dei sistemi di attivazione dell’emergenza (luminosi, acustici, ecc.), le planimetrie con le vie di evacuazione e il punto di raccolta, le istruzioni per la messa in sicurezza degli impianti, comprensivo delle nomine degli addetti alla squadre di emergenza.

ALLEGATO 2 documentazione per impianti frigoriferi ad ammoniaca

  1. Verbale di Collaudo prima dell’avviamento dell’intera installazione come previsto dalla norma EN 378-2;
  2. Verifica e collaudo funzionale dei sistemi di sicurezza;
  3. Dichiarazione di conformità dell’impianto a quanto prescritto dal D.M. 10/06/80;
  4. Dichiarazione di Conformità secondo D.M. 37/08 degli impianti;
  5. Verifiche impianto elettrico ai sensi del D.P.R. 462/01 (Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici);
  6. Certificazione PED delle apparecchiature in pressione;
  7. Certificazione sismica delle strutture secondo NTC 2018;
  8. Eventuali autorizzazioni provinciali per scarichi in acque superficiali;
  9. Attestazione del DL dell'avvenuta Valutazione del Rischio Chimico ex D. Lgs. 81/08, in relazione alla detenzione ed uso del gas tossico, con riferimento ai rischi sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori;
  10. Dichiarazione del DL attestante che il RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze sono stati nominati ed hanno partecipato agli appositi corsi di formazione, allegando copia dei relativi attestati;
  11. Attestazione da parte del Datore di lavoro che gli allegati tecnici degli impianti con i dettagli dei dispositivi di intercettazione univocamente identificati, siano stati depositati presso la portineria della Ditta, a disposizione dei VVF in caso di emergenza.

ALLEGATO 3 documentazione per domanda preventiva disinfestazione con gas tossici

  1. Istanza corredata di marca da bollo da euro 16 (Enti pubblici esenti);
  2. Marca da bollo annullata per parere (Enti pubblici esenti);
  3. Estratto mappale indicante l’ubicazione del sito e le tipologie di strutture del contesto circostante al sito (circa 20mt);
  4. Planimetria del sito con l’indicazione dei locali/aree di effettuazione dei trattamenti, comprese le eventuali aperture presenti (porte, finestre, bocchette di areazione…);
  5. Scheda Dati di Sicurezza della sostanza (gas tossico) in argomento;
  6. dichiarazione del titolare;
    1. piena ed intera assunzione di ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi;
    2. utenti dei locali (adiacenti non evacuati) formalmente diffidati ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte (accettazione per iscritto);
  7. dichiarazione del direttore tecnico:
    • circa le cautele che intende attuare nei locali di utilizzazione del gas tossico questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi;
    • nei locali stessi e in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri 20 (contati …) sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità;
    • il personale addetto all'impiego del gas è stato individualmente o collettivamente assicurato;
    • il personale impiegato ed è munito di:
      1. apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato (per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas);
      2. nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi d'urgenza;
  8. foglio delle operazioni (in bianco).
 

Note

  • Dal 1 gennaio 2022 tutte le prestazioni a pagamento vanno effettuate esclusivamente tramite il sistema pagoPA.
  • Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della fattura.
  • Pagine correlate
  • [Prevenzione] Tariffario Unico Regionale

    Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014

Ultimo aggiornamento: 10/03/2026
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