Il Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 approva il “Regolamento speciale per l’esecuzione dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848, circa l’impiego dei gas tossici”. Tale regolamento si inserisce nel più ampio contesto normativo della “sicurezza pubblica”, in quanto riconosce il potenziale dei gas tossici di causare gravi danni alle persone.
Il Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 definisce gas tossico all’Art. 1, in base all’Art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848.
Il successivo Decreto Ministeriale del 9 maggio del 1927 “Disposizioni concernenti l’impiego dei gas tossici” ha regolato per ogni sostanza tossica gli adempimenti dovuti.
Nel corso degli anni, altri Decreti hanno ampliato l’elenco dei gas e apportato modifiche alle diverse attribuzioni di competenza, in linea con l’evoluzione del quadro normativo dei soggetti responsabili dell’applicazione.
Pur in presenza di una rinnovata configurazione della normativa internazionale in tema di sicurezza chimica, di cui al Regolamento europeo 1907/2006/CE, noto come REACH (“Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals” e al GHS (“Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”, il R.D. 147/1927 mantiene il ruolo di strumento regolatorio per l’utilizzo del gas tossico, sia per la detenzione/custodia, che per la conservazione o trasporto, determinando di fatto l’impossibilità, esclusi i casi di deroga previsti dal R.D., di qualsiasi operazione senza autorizzazione (Art. 58 TULLPS).
Ad oggi, i gas tossici riconosciuti ai sensi del R.D. n. 147/1927 (Art. 2) sono i seguenti:
Gli adempimenti a carico dell’utilizzatore - da collocarsi in ambito amministrativo, di pubblica sicurezza o di tutela della salute pubblica - possono essere diversi e contemplare modalità distinte a seconda del gas tossico, come riportato nella tabella del DM 6 febbraio 1935. Tali obblighi sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti casi:
Anche per l’acquisto, il soggetto deve essere autorizzato alla custodia, alla conservazione o al trasporto oppure in possesso dello specifico certificato di acquisto.
Il R.D. determina poi un complesso di regole ineludibili riguardanti le misure precauzionali, sia tecniche che gestionali, da osservarsi per l’utilizzo in sicurezza dei gas tossici (Art. 58 TULLPS).
In tale contesto regolatorio e a tutela della salute pubblica, il Servizio di Igiene Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della AULSS esplica la propria funzione, subentrando al ruolo che nel R.D. era affidato all’Ufficio del Medico provinciale; il SISP fornisce il parere igienico-sanitario di competenza sia per i procedimenti autorizzativi gestiti dai Comuni, ove previsto dalla norma, sia ai fini del rilascio delle licenze specifiche - concesse volta per volta dalla Questura - per l'acquisto e il trasporto dei gas tossici e per il loro impiego in luoghi abitati e in aperta campagna.
Inoltre, il SISP presiede la Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici di cui all’Art. 24 del R.D. 147.
Per quanto attiene la patentino di abilitazione all’impiego dei gas tossici (Art. 26 del R.D.), nell’Azienda ULSS 9 Scaligera tutti gli aspetti relativi a tale abilitazione sono gestiti dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro. Per informazioni CLICCA QUI
L’utilizzo dell’ammoniaca (NH3) come gas criogeno negli impianti di refrigerazione industriale è soggetto a preventiva autorizzazione con riferimento agli artt. 6 e 9 del R.D., nonché all’osservanza delle disposizioni tecniche e gestionali di cui all’art. 53.
L’istanza, con la previsione dell’impiego del gas tossico, va inoltrata, tramite SUAP, al Sindaco del Comune ove ha sede operativa lo stabilimento, con la documentazione funzionale all’esame dell’installazione e secondo quanto previsto all’art. 6 (allegato 1).
La successiva autorizzazione verrà rilasciata dal Comune previo parere favorevole della Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici, istituita in seno al Dipartimento di Prevenzione e formata da:
Compito della Commissione è fornire al Comune un parere circostanziato – che può essere favorevole/condizionato/negativo - ai fini del rilascio della autorizzazione a detenere e/o utilizzare il gas tossico nell’ambito dell’attività produttiva.
Il richiedente l’autorizzazione viene in genere convocato in sede di Commissione Tecnica per l’illustrazione della documentazione, con riguardo a tutti gli aspetti strutturali, impiantistici, di prevenzione e di sicurezza in merito all’oggetto dell’istanza (allegato 1); possono essere richiesti eventuali chiarimenti/integrazioni da parte dei componenti della Commissione stessa.
Il richiedente, una volta realizzati gli impianti in possesso di tutte le certificazioni/dichiarazioni del caso (allegato 2), comunica a mezzo SUAP la disponibilità alla valutazione finale, allegando le integrazioni eventualmente richieste; la Commissione esegue un sopralluogo formulando il parere finale, che il Presidente trasmette al Sindaco del Comune, al quale compete il rilascio dell’autorizzazione.
Il procedimento è analogo in via generale anche in caso di utilizzo dell’ossido di etilene in impianti chiusi, con le eventuali specifiche legate alla particolarità del gas tossico.
In caso di variazione del titolare dell’autorizzazione o del Direttore tecnico, la comunicazione va fatta, sempre tramite SUAP, al Sindaco del Comune ove ha sede operativa lo stabilimento; per tale fattispecie non è necessario un parere della Commissione.
In caso di dismissione di impianti gas tossici autorizzati, la comunicazione, corredata della dichiarazione attestante l’avvenuta bonifica dell’impianto con il recupero/smaltimento del gas da parte di Ditta autorizzata, va inoltrata a mezzo SUAP al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento.
Gli interventi di disinfestazione con gas tossici fumiganti (cloropicrina, fosfina) attuati da ditte specializzate in luoghi abitati o in aperta campagna devono avere il permesso (licenza) da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza locale.
Il titolare della ditta specializzata, già in possesso di autorizzazione ad utilizzare quel tipo di gas tossico, presenta preventiva domanda ai sensi dell’art. 40, con la documentazione richiesta dal caso (allegato 3).
La concessione della licenza ex art. 42 da parte dell’Autorità competente, con eventuali particolari prescrizioni riguardo alle misure di sicurezza da mettere in atto in riferimento alla specifica situazione, di norma prevede anche il rilascio di un parere di carattere sanitario da parte del SISP, a seguito di richiesta specifica dell’Autorità competente ovvero acquisito in via preliminare da parte della stessa ditta incaricata dell’intervento.
ALLEGATO 1 documentazione per istanza impianti frigoriferi ad ammoniaca
ALLEGATO 2 documentazione per impianti frigoriferi ad ammoniaca
ALLEGATO 3 documentazione per domanda preventiva disinfestazione con gas tossici
Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014